Bonus pubblicità 2021

Bonus Pubblicità 2021

20.03.2021 by Studio Bertini & Partners

Il 31 marzo 2021 è l'ultimo giorno utile, per imprese e lavoratori autonomi, per l'invio della Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta su investimenti pubblicitari.


Scade il 31 marzo 2021 il termine entro il quale, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, possono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate per l’accesso al credito d’imposta su investimenti pubblicitari realizzati o da realizzare nel 2021 (c.d. Bonus Pubblicità).

La comunicazione si rende necessaria al fine di prenotare le risorse che saranno successivamente assegnate; difatti devono essere indicati oltre agli investimenti effettuati nell'anno precedente, gli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno 2021.

La domanda potrà essere inviata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o per mezzo dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (commercialisti ed altri consulenti).

Ricordiamo che dall'anno 2018, è stato istituito, dall’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50/2017, il suddetto credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati: dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali.

Sulle spese pubblicitarie effettuate per mezzo della stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e per mezzo delle emittenti radio-televisive a diffusione locale, il credito di imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Eccezionalmente la legge di Bilancio 2021, (articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), per gli anni 2021 e 2022 ha riconosciuto il credito d'imposta in queste misure:

  • relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati. Viene meno quindi il requisito dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente

  • relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.

Dal 1 al 31 gennaio 2022 i richiedenti potranno confermare gli investimenti effettuati con dichiarazione sostituitiva, successivamente verrà pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari e il credito spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla suddetta pubblicazione con F24 e tramite i servizi telematici della agenzia delle entrate con codice tributo “6900” istituito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 41/2019.

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