Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto d.p.i.

Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto d.p.i.

04.06.2020 By Redazione Studio Bertini & Partners

L’articolo 120, D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore, un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di 80.000 euro) per:

· il rifacimento di spogliatoi e mense;

· la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

· l’acquisto di arredi di sicurezza;

· gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa;

· l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

La ratio dell’introduzione del credito di imposta risiede nella necessità di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

I soggetti aventi diritto al credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono quelli indicati nell’Allegato 1 all’articolo 120; potranno essere individuate in futuro ulteriori spese ammissibili o nuovi soggetti aventi diritto, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico.

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che sarà emanato entro fine giugno stabilirà le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito di imposta, che è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le stesse tipologie di spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2021 esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Allegato 1 all’articolo 120, D.L. 34/2020

Codice Descrizione

551000 Alberghi

552010 Villaggi turistici

552020 Ostelli della gioventù

552030 Rifugi di montagna

552040 Colonie marine e montane

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559010 Gestione di vagoni letto

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011 Ristorazione con somministrazione

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 Gelaterie e pasticcerie

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 Ristorazione ambulante

561050 Ristorazione su treni e navi

562100 Catering per eventi, banqueting

562910 Mense

562920 Catering continuativo su base contrattuale

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

591400 Attività di proiezione cinematografica

791100 Attività delle agenzie di viaggio

791200 Attività dei tour operator

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi d’intrattenimento

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività d'assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

823000 Organizzazione di convegni e fiere

900101 Attività nel campo della recitazione

900109 Atre rappresentazioni artistiche

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900202 Attività nel campo della regia

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

910100 Attività di biblioteche ed archivi

910200 Attività di musei

210300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici

932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

960420 Stabilimenti termali


Il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’articolo 125, D.L. 34/2020 riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a un massimo di 60.000 euro) per:

· la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;

· l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Sono abrogate le precedenti disposizioni inerenti la concessione del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei DPI contenute nel “Decreto Cura Italia” e nel “Decreto Liquidità” (nello specifico sono abrogati l’articolo 64, D.L. 18/2020 e l’articolo 30, D.L. 23/2020).

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:

· la sanificazione degli ambienti e degli strumenti;

· l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;

· l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

· l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, comprese le spese di installazione;

· l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le spese di installazione.

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che sarà emanato 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2020 stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta, al fine che venga rispettato il limite complessivo di risorse disponibili pari a duecento milioni di euro.

Il credito di imposta, che costituisce un componente positivo non rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.

La cessione dei crediti d’imposta a banche e intermediari finanziari

In luogo dell’utilizzo diretto, l’articolo 122, D.L. 34/2020 introduce la possibilità di optare per la cessione dei crediti di imposta a terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tra i crediti di imposta “cedibili” vi sono anche quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e quello per la sanificazione e l’acquisto di DPI. Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito.

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