Credito imposta su sponsorizzazioni

TAX CREDIT SPONSORIZZAZIONI 2020 E 2021: PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO A DISTANZA DI QUASI UN ANNO

15.01.2022 by Studio Bertini & Partners

Con l’articolo 81, D.L. 104/2020 (il cosiddetto “Decreto Agosto”) il Legislatore ha introdotto un credito d’imposta in favore di un’ampia categoria di soggetti che instaurano rapporti promozionali con realtà che operano in ambito sportivo dilettantistico e professionistico che presentano specifiche caratteristiche.

L’agevolazione di cui alla citata disposizione compete in relazione agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e riconosce in linea teorica un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati.

Infatti, posto che lo stanziamento complessivo per l’anno 2020 è stato fissato a 90 milioni di euro, il Legislatore ha previsto che “Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue”.

Se consideriamo, poi, che alla richiamata incertezza circa la misura definitiva dell’agevolazione, è pure intervenuta la ritardata pubblicazione del regolamento attuativo (avvenuta solo con D.P.C.M. datato 30 dicembre 2020), il risultato è stato che nessun operatore ha potuto instaurare rapporti promozionali con realtà sportive avendo la consapevolezza del beneficio, né tantomeno la garanzia di quanto poter godere del descritto credito d’imposta.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande relative all’annualità 2020 era il 1° aprile 2021 (in totale sono state 2.400 le domande inviate).

In questo scenario a dir poco desolante, anch’essa in colpevole ritardo, è intervenuta solo lo scorso 12 ottobre 2021 la pubblicazione dell’elenco provvisorio dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive e, non appena verificato che i soggetti non abbiano già ottenuto contributi statali eccedenti 200.000 euro o che abbiano carichi pendenti con l’Agenzia delle entrate, il Dipartimento dello sport pubblicherà l’elenco definitivo.

Gli aspiranti candidati che non hanno trovano il loro nominativo o la ragione sociale nell’elenco provvisorio o che seppur presenti riscontrano inesattezze sull’ammontare del tax credit attribuito o altre imprecisioni relative ai dati indicati hanno potuto richiedere informazioni: il lunedì e il martedì, dalle 9 alle 12, allo 06 67795144, il giovedì e il venerdì, dalla 10 alle 13 allo 06 67796428.

Infine, ciliegina sulla torta: solo in data 17 novembre 2021, a quasi un anno di distanza dalla sua emanazione, viene finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 il testo del richiamato D.P.C.M. 196/2020.

Proroga per le spese sostenute nel 2021

In questo scenario a dir poco tragicomico, il recente Decreto “Sostegni bis” (articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 73/2021) ha esteso – confermando il medesimo tetto di spesa del 2020 - la richiamata agevolazione anche in relazione alle spese promozionali sostenute per tutto il 2021.

Articolo 10 - Misure di sostegno al settore sportivo

1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, si applicano anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per un importo complessivo pari 90 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

Le istruzioni per la presentazione delle domande riguardanti il presente anno 2021 saranno pubblicate sul sito web del Dipartimento dello sport a inizio 2022.

Posto che le disposizioni attuative della misura rimangono quelle contenute nel richiamato D.P.C.M. datato 30 dicembre 2020, vediamo di riepilogare le caratteristiche dell’agevolazione.

Chi può beneficiare del credito d’imposta

Possono beneficiare del credito d’imposta un’ampia categoria di soggetti e precisamente:

· imprese (a prescindere dalla forma giuridica adottata);

· lavoratori autonomi (sia in forma individuale che associata);

· enti non commerciali.

Le caratteristiche dei soggetti destinatari degli investimenti promozionali

Per quanto riguarda i soggetti destinatari degli investimenti deve trattarsi di:

· leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;

· società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile (in base al comma 4 del citato art.81 lo svolgimento tale ultima attività dovrà essere certificata con modalità che saranno verosimilmente previste dal provvedimento attuativo).

Per complicare ulteriormente l’agevolazione è previsto che, al fine di riconoscere il beneficio ai soggetti eroganti, i soggetti elencati in precedenza, devono aver prodotto in Italia nel periodo d'imposta 2019, ricavi commerciali almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

La disposizione, inoltre, prevede un’esplicita esclusione per gli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfettario previsto dalla L. 398/1991. Si tratta delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al Registro telematico tenuto presso il Coni che, rientrando nel limite annuo pari a 400.000 euro di proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, hanno optato per l’applicazione di questo diffusissimo regime forfettario valido tanto ai fini reddituali quanto ai fini Iva. Di fatto con questa limitazione si traccia una linea di demarcazione ben precisa tra quanti non potranno fare leva su questa agevolazione (le piccole e medie associazioni e società sportive dilettantistiche) e quelle che invece, per struttura e dimensioni (nel settore dilettantistico, le squadre della massima serie dei vari campionati), potranno pensare di aumentare la propria capacità di “reclutamento” degli sponsor facendo leva su questo consistente beneficio fiscale.

La misura del beneficio

Come già ricordato il credito d’imposta è nominalmente pari al 50% degli investimenti effettuati di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro, nel limite tuttavia di uno stanziamento complessivo annuo pari a 90 milioni di euro e con un meccanismo di ripartizione tra gli aventi diritto che come detto potrebbe comprimere la misura del credito d’imposta effettivamente spettante.

Relativamente alla base imponibile su cui calcolare il citato credito d’imposta non appare chiaro quale sia il criterio da adottare per la sua determinazione posto che la norma parla di investimenti “effettuati” e che, come abbiamo visto in precedenza, i soggetti che possono godere del beneficio possono avere differente natura e diversi criteri di classificazione (competenza per le imprese, cassa per lavoratori autonomi, cassa o competenza per gli enti non commerciali). Queste criticità si evidenziano in particolar modo quando ci si trova di fronte a contratti di sponsorizzazione a durata pluriennale o, in linea con la stagione sportiva, con durata a cavallo tra due anni differenti.

Aspetti critici che non trovano soluzione nel regolamento attuativo.

La fruizione del credito d’imposta potrà avvenire nei consueti limiti del regolamento sugli aiuti “de minimis” e si dovrà provvedere alla indicazione del credito d’imposta e dei suoi utilizzi nel quadro dedicato di ciascun modello dichiarativo del soggetto che effettua l’investimento.

Altre caratteristiche

Altra indicazione rilevante contenuta nel comma 2 dell’articolo 81 riguarda l’obbligatorio utilizzo nei pagamenti di strumenti finanziari tracciabili (il riferimento è all’articolo 23, D.Lgs. 241/1997).

Quanto alle modalità di fruizione del beneficio da parte degli aventi diritto, la norma stabilisce che il citato credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale quindi tramite modello di pagamento unificato F24 ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997 “previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Andrà quindi utilizzata la specifica modulistica disponibile sul sito web del Dipartimento dello sport.


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