Eliminazione irap

Eliminazione Irap saldo 2019 e primo acconto 2020

03.06.2020 by Redazione Studio Bertini & Partners

L’articolo 24, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) introduce una importante agevolazione per le imprese e i professionisti, che consiste nella riduzione dell’importo dell’Irap che deve essere versata in occasione della prossima scadenza dichiarativa.


Il taglio dell'Irap

Sotto il profilo soggettivo la disposizione interessa tanto i soggetti che esercitano attività di impresa, quanto gli esercenti arti e professioni, a patto che nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (periodo d’imposta 2019 per i soggetti solari) abbiano conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 250.000.000 di euro.

Il limite di 250.000.000 di euro deve essere verificato con riferimento ai ricavi caratteristici ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività d’impresa e ai compensi ex articolo 54, comma 1, Tuir in relazione agli esercenti arti e professioni.

Non devono essere considerati gli altri elementi positivi di reddito quali, ad esempio, le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive e gli interessi attivi. Gli esercenti arti e professioni, invece, devono considerare i compensi professionali percepiti (sia in denaro sia in natura) in base al principio di cassa.

Dal punto di vista operativo, l’agevolazione consiste:

· in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nell’esonero dal versamento del saldo Irap, mentre resta dovuto il pagamento dell’acconto;

· in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nell’esonero dal versamento della prima rata di acconto Irap.

Pertanto, i soggetti che hanno un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare saranno esonerati dal versamento:

· del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 in scadenza il 30 giugno 2020;

· della prima rata di acconto Irap relativo al periodo d’imposta 2020 in scadenza il 30 giugno 2020.

Va evidenziato che il D.L. 34/2020 rende “non dovuto” il versamento del saldo Irap del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nel contempo confermando che resta comunque dovuto il versamento dell’acconto riferito allo stesso periodo. In altre parole gli acconti 2019 versati lo scorso anno per il 2019 sono dovuti. Pertanto, se non sono stati versati tali acconti, questi possono essere recuperati dall’Agenzia.

Infine può osservarsi che, stando all’applicazione letterale del disposto normativo, fra i soggetti che maggiormente potranno trarre vantaggio dal beneficio in questione vi saranno le imprese che sono state costituite nel corso del 2019 le quali, infatti, non essendo tenute al versamento di acconti Irap per il loro primo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, sembrano potersi trovare nella condizione di fruire, di fatto, dell’azzeramento dell’imposta regionale dell’anno 2019 in quanto per intero ascrivibile al saldo.

In relazione all’esonero del versamento degli acconti 2020, occorre anche sottolineare che la portata agevolativa della norma non è uguale per tutte le imprese e professionisti. Infatti, il beneficio varia in funzione delle dimensioni del contribuente:

· coloro che applicano gli Isa, ai sensi dell’articolo 58, D.L. 124/2019 (il c.d. collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), devono versare gli acconti d’imposta in misura paritaria, pertanto il beneficio che otterranno sarà pari al 50% dell’imposta storica;

· chi non applica gli Isa, diversamente da quanto sopra, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001, si vedrà riconoscere un’agevolazione pari al 40% dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta precedente.

Da ultimo si sottolinea come la non debenza del primo acconto Irap non rappresenta un mero differimento che comporta un beneficio esclusivamente finanziario, ma si tratta di un vero e proprio abbuono; infatti, è stato espressamente previsto che l’importo non versato è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.


Impatto in bilancio

Qualora il bilancio venga approvato successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, occorre chiedersi se si debba alternativamente rilevare un minor accantonamento Irap in relazione al bilancio 2019, ovvero si debba rilevare una sopravvenienza attiva (non imponibile) nel 2020.

Il tema della contabilizzazione dello sconto Irap relativo al saldo 2019 non è ancora stato oggetto di analisi da parte dell’Oic, ma tra le 2 soluzioni proposte la prima pare quella maggiormente condivisibile (seppur vi sono elementi che giustifichino anche la seconda).

Evidentemente deve essere data una adeguata informativa in Nota integrativa circa le motivazioni della scelta effettuata in sede di redazione del bilancio d’esercizio.

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