Esenzione Imu immobili con sfratto

ESENZIONE IMU PER IMMOBILI CON BLOCCO DELLO SFRATTO

30.11.2021 by Studio Bertini & Partners

Tra le previsioni introdotte in sede di conversione del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) occorre segnalare una forma di ristoro concesso ai proprietari degli immobili che si sono visti bloccare la possibilità di liberare un proprio immobile oggetto di sfatto per morosità dell’inquilino: l’articolo 4-ter introduce infatti per tali immobili l’esenzione dal pagamento dell’Imu.

L’esenzione per gli immobili locati con sfratto

Il tema della sospensione degli sfratti è stato oggetto di numerosi interventi nel corso dell’ultimo anno e mezzo; da ultimo, l’articolo 40-quater, D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) dispone una ulteriore proroga per gli sfratti che sarebbero dovuti scadere lo scorso 30 giugno 2021, stabilendo che:

· per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio e il 30 settembre 2020 il blocco si avrà fino al 30 settembre 2021;

· per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 4-ter, D.L. 73/2021, rubricato “Esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori” prevede che:

“alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (Imu) relativa all’immobile predetto. L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.”

L’esenzione Imu riguarda quindi, nella sostanza, gli immobili colpiti dalla sospensione degli sfratti, precedentemente disposta dal decreto sostegni.

Per l’applicazione dell’esenzione in commento va comunque ricordato che:

· l’agevolazione riguarda unicamente le persone fisiche;

· l’esenzione riguarda i “possessori” degli immobili; quindi, oltre ai proprietari, sono esenti anche, ad esempio, gli usufruttuari;

· l’esenzione è subordinata al fatto di aver ricevuto la convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione è stata bloccata dall’articolo 40-quater, D.L. 41/2021. Pertanto, nessuna agevolazione Imu viene riconosciuta ai locatori di immobili nel caso di inquilini inadempienti qualora non sia stato intrapreso (e completato) l’iter giuridico per ottenere il provvedimento di rilascio dell’immobile;

· per i provvedimenti di sfratto adottati entro il febbraio 2020 l'esecuzione resta sospesa fino allo scorso 30 giugno 2021 (quindi non è stata prorogata la sospensione disposta dal Milleproroghe); per tali immobili non si applica l’esenzione Imu;

· l’esenzione riguarda l’intero anno 2021. Il comma 2 dell’articolo 4-ter prevede anche la possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso della prima rata già pagata e scaduta lo scorso 16 giugno. A tal fine è previsto che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, sono stabilite le modalità di attuazione (e quindi le regole per chiedere il rimborso).

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