Super Ace

SUPER ACE: VERSAMENTI “SUPER AGEVOLATI” ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021

10.01.2022 by Studio Bertini & Partners

La Super Ace agevola i versamenti effettuati dai contribuenti a capitalizzazione delle imprese, nel corso del 2021: pertanto, coloro che sono hanno intenzione di effettuare la capitalizzazione della società con apporto da parte dei soci, qualora provvedano ad apportare le risorse entro il prossimo 31 dicembre potranno beneficiare del bonus maggiorato, peraltro in misura piena, visto che a tali versamenti non si applica la regola del ragguaglio ad anno.

La super Ace

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. 73/2021) ha introdotto un potenziamento dell’agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica), al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese. Tale istituto concede una detassazione del reddito conseguito in funzione di un rendimento nozionale applicato all’incremento patrimoniale della società, dato da:

· apporti effettuati dai soci;

· utili accantonati a riserva;

· finanziamenti soci rinunciati.

La nuova misura prende il nome di “super Ace” o “Ace Innovativa”, potenziando l’effetto dell’agevolazione, limitatamente alla patrimonializzazione avvenuta nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, vale a dire il 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare: per tale annualità il rendimento nozionale viene circa decuplicato rispetto a quello ordinario, e risulta pari al 15%.

Questo significa che nel caso di apporto, nel corso del 2021, di 100.000 euro, vi sarà un reddito detassato pari ad euro 15.000.

Il beneficio può anche essere trasformato in credito d’imposta (calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote Irpef o Ires vigenti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020) da utilizzare in compensazione con altri tributi o contributi.

A tal fine è necessario presentare una specifica comunicazione telematica per segnalare all’Agenzia delle entrate l’esercizio di tale opzione (con il provvedimento direttoriale del 17 settembre 2021 l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta relativo con le relative istruzioni e il tracciato informatico da utilizzare per l’invio).

Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro, ovvero quello in cui sono avvenute la rinuncia o la compensazione dei crediti ovvero il giorno della delibera con cui l'assemblea ha deciso di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

L’incremento patrimoniale agevolabile con la super Ace rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

I versamenti

Normalmente, nel calcolo dell’Ace, opera il “pro rata temporis”, ossia i versamenti effettuati non rilevano per intero, ma in proporzione a quando tali apporti sono materialmente avvenuti. Pertanto, quando un apporto di 100.000 euro fosse effettuato il 1° luglio, questo non rileverebbe per intero, ma per la metà.

Il decreto Sostegni-bis ha però introdotto una regola specifica in relazione agli apporti che vengano effettuati nel corso del 2021: il coefficiente maggiorato si applica infatti sugli incrementi registrati nel 2021, assunti nel loro ammontare totale e senza alcun ragguaglio pro rata temporis.

Quindi, il versamento di 100.000 euro effettuato nel corso del 2021 rileverebbe per intero, quale che sia la data di versamento, anche se l’accredito sul conto della società avvenisse (estremizzando) il prossimo 31 dicembre.

Pertanto, qualora i soci intendessero apportare risorse finanziarie alla società (ovvero intendessero rinunciare a dei finanziamenti precedentemente effettuati) converrebbe che tale operazione fosse posta in essere entro il 31 dicembre, peraltro fruendo del bonus in maniera piena.


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