Come azzerare o ridurre il pagamento dell'Inps

Come azzerare o ridurre il pagamento dell'Inps Ivs Artigiani o Commercianti

23 aprile 2020 Redazione Studio Bertini & Partners

Obbligo d'iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti

L’iscrizione alla gestione IVS Artigiani e Commercianti INPS (L. 613/1966) deve essere effettuata se la Tua attività economica rientra tra quelle ricomprese nelle categorie Artigiani o Commercianti.

L’obbligo di iscrizione alla Gestione Artigiani o Commercianti è regolato dall’articolo 1, comma 203, L. 662/1996; se si possiedono tutte le caratteristiche ivi richieste c’è obbligo d'iscrizione, altrimenti no. I requisiti necessari sono quattro:

1/Essere titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate o dirette prevalentemente con il proprio lavoro;

2/ Avere la piena responsabilità dell’impresa o assumere tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;

3/ Partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

4/ Essere in possesso di autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi necessari per esercitare l’attività d’impresa.

Il primo punto ci evidenzia che solo i titolari di ditta individuale od i soci amministratori di attività artigianali o commerciali sono tenuti all’iscrizione in questa gestione previdenziale. Gli amministratori hanno il potere gestorio ossia il potere di operare attivamente per conto dell'impresa per cui essi soddisfano il requisito per l'iscrizione. Il socio non amministratore è escluso pertanto dall'iscrizione Inps.

Il secondo punto vale esclusivamente per i soci delle società di persone mentre non è richiesto per i soci delle società di capitali. Sul punto la legge 662/96 non ha previsto il requisito della piena responsabilità per l'iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti dei soci di srl, per cui essi verificano la condizione seppur in presenza di limitata responsabilità.

Il terzo punto ci indica che il socio, per essere iscritto, deve lavorare personalmente all'interno dell'azienda in modo prevalente rispetto a tutte le altre attività svolte dal soggetto (sentenza Corte di Cassazione n. 3240/2010 e dl n. 78/2010). Qualora il socio abbia una diversa attività prevalente rispetto a quella di operare all'interno della società non c'è l'obbligo d'iscrizione (esempio: socio che contemporaneamente svolge già attività di lavoro dipendente, professionista, ecc.). Ovviamente se il soggetto svolge una unica attività imprenditoriale il criterio della prevalenza viene automaticamente rispettato.

Una volta accertata che l'attività imprenditoriale del socio è prevalente bisogna procedere a valutare con la massima attenzione il carattere dell'abitualità della prestazione. Per quanto riguarda la verifica del carattere della abitualità, la circolare n. 78/2013 offre, alcune linee guida per valutarla:

  • Sistematicità e reiterazione della prestazione, che potrebbe essere anche di breve durata, di poche ore al giorno e non tutti i giorni;

  • L’abitualità può manifestarsi anche nella realizzazione di un singolo affare diretto al conseguimento di un profitto e che richieda una organizzazione complessa e articolata;

  • Presenza o assenza di altri dipendenti, secondo il suggerimento della Cassazione, sentenza 11685/2012, che ritiene legittima la valutazione del giudice di merito di ritenere provata la condizione dell’abitualità dalla circostanza che l’impresa fosse affidata al lavoro di due soli soci;

  • L’attività lavorativa può avere tanto un contenuto esecutivo, quanto un contenuto organizzativo e direzionale, contenuti che vanno indagati entrambi.

Il quarto punto è un requisito meramente oggettivo che identifica l'attività che l'impresa è abilitata a svolgere. Ovviamente se la nostra impresa volesse esercitare ad esempio il commercio al dettaglio di abbigliamento essa dovrà provvedere a depositare presso il Comune di ubicazione del negozio apposita comunicazione di inizio attività. In mancanza l'attività non può essere esercitata e l'iscrizione nella Gestione IVS Commercianti non può essere effettuata.

Questi quattro punti devono essere tutti quanti verificati per effettuare l'iscrizione all'Inps. La mancanza di uno solo di essi fa venire meno il presupposto d'iscrizione e l'azzeramento dei contributi Inps Artigiani e Commercianti.

Per cui un'attenta Pianificazione Previdenziale per mezzo di un Professionista esperto in materia darà la possibilità all'azienda di azzerare i contributi della Gestione Artigiani o Commercianti.

C’è da dire infine che l’Inps, spesso, se ne frega altamente del sussistere di tali requisiti, tanto che per semplificarsi la vita iscrive soggetti prescindendo da un’analisi sul caso concreto. Così facendo, però, l'Inps, finisce col perdere tutte le cause da quei soggetti che, supportati da Professionisti validi e preparati, riescano a far valere i propri diritti, o diversamente finisce col riscuotere fior di contributi da quei soggetti che non avendo le conoscenze specifiche per potersi difendere subiscono inconsapevolmente la pretesa errata dell'Istituto, senza opporvisi.

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Se sei arrivato a questo punto di lettura dell'articolo sicuramente rientri nei casi in cui è obbligatoria l'iscrizione all'Inps per cui penserai che non c'è più niente da fare sennonché pagare il lauto prezzo che ci richiede l'Istituto.

Ma non è così! Qualcosa possiamo sempre fare!

All'inizio dell'articolo abbiamo detto che: "L’iscrizione alla gestione IVS Artigiani e Commercianti INPS (L. 613/1966) deve essere effettuata se la Tua attività economica rientra tra quelle ricomprese nelle categorie economiche degli Artigiani o Commercianti". Le attività che portano in concreto, all’iscrizione alla gestione artigiani e commercianti INPS, sono di fatto le seguenti:

  • Attività commerciali in senso proprio e attività ausiliarie del commercio;

  • Attività di servizi e del turismo;

  • Attività di assicurazione e di promozione finanziaria.

Restano escluse solo le attività professionali e le attività industriali.

Ed è proprio qui che devi prestare attenzione!!

Infatti, devi verificare se puoi inquadrare la Tua azienda come “attività industriale.

Infatti se inquadri la tua azienda come “attività industriale” non sei tenuto all’iscrizione alla Gestione Inps Artigiani e Commercianti.

L’errore che commettono molti imprenditori è quello di richiedere volontariamente l’iscrizione come Artigiani. Il fatto è che l’iscrizione come impresa artigiana ha delle facilitazioni per quanto riguarda i contratti di lavoro per i dipendenti. In sostanza, l’impresa artigiana paga contributi lievemente inferiori sulle buste paga dei dipendenti. Tuttavia, questo piccolo vantaggio, porta con se il fatto di rendersi iscrivibili alla gestione artigiani Inps.

Che cosa fare quindi? Verifica l’attività che concretamente svolgi! Ti faccio qualche esempio.

Se importi dall’estero prodotti per venderli nei tuoi negozi allora sei sicuramente un commerciante e sei soggetto all'iscrizione Inps. Se invece acquisti dei semilavorati e poi termini la produzione qui in Italia allora non sei più un commerciante. Diventi un produttore che vende”. In questo caso puoi liberamente scegliere di iscriverti come industria, invece che come artigiano.

In questo caso la differenza tra commercio e industria è proprio la soluzione di pagare o di non pagare i contributi INPS!!!

Questo è il mio consiglio:

"Se l’attività che svolgi prevede la realizzazione di un oggetto che vendi inquadrati come industria e non come artigiano. In questo modo puoi evitare il pagamento dei contributi INPS".

A questo punto della lettura se non hai ancora trovato il modo per azzerare il tuo carico previdenziale, penserai che esso debba essere pagato, che non ci sono soluzioni, penserai che sei il solito sfortunato al quale non accade mai niente di positivo. Ma Ti sbagli! Non è così!

Se non puoi veramente azzerare il tuo carico previdenziale lo puoi sicuramente sempre ridurre e portarlo al suo importo minimale fisso.

In questo caso devi valutare, se Ti è possibile, di ridurre la Tua quota di partecipazione nell’azienda!

In pratica i contributi INPS artigiani e commercianti vanno calcolati sulla Tua percentuale di distribuzione dell'utile aziendale. Se la tua azienda dichiara € 100.000 di utili e Tu hai il 70% della sua distribuzione allora il Tuoi contributi Inps saranno calcolati su € 70.000.

Il 25% circa di aliquota contributiva calcolata su € 70.000 di quota di reddito” sono quasi € 17.000 di contributi Inps annuali. Si tratta sicuramente di una cifra considerevole!

Se però le quote che detieni vengono intestate ad un altra persona, improvvisamente il tuo reddito INPS scende e con esso anche la quota di contributi che devi versare. Insomma, minore è la quota societaria che detieni, minore è la quota di contributi che devi versare! In questo caso non è possibile evitare la contribuzione, ma almeno è possibile ridurre di molto la quota dei contributi dovuti.

La soluzione, quindi, potrebbe essere quella di intestare le quote della tua società a soci che non sono amministratori e che quindi non intervengono nella gestione, lasciandoti una partecipazione di minoranza nella società.

Tieni conto che se la tua attività è iscrivibile all’Inps e Tu lavori per la società, anche se la tua quota di partecipazione è minima i contributi Inps sono comunque dovuti.

L’INPS, infatti, ti chiede di versare contributi fissi per circa € 3.800 annue, che coprono fino a € 15.000 di quota di reddito societario a te riferita. Quindi, anche se la Tua quota societaria è del 5% ed il tuo reddito Inps è ad esempio di € 5.000 devi pagare comunque la quota fissa INPS.

Se proprio non vuoi versare neppure questa quota minima e ridurre a zero la quota dei contributi, c'è solo un'altra soluzione usufruibile per i soci di società di capitali!

La soluzione è quella di cedere totalmente le quote della società e mantenere esclusivamente la carica di amministratore.

Ad esempio puoi fare in modo che le quote siano detenute da una persona di tua fiducia (ad esempio un familiare). La tua attività, è quella di essere amministratore (non socio) della società. In questo modo puoi svolgere la tua attività per la società, senza dover versare un euro di contributi INPS. Naturalmente, per evitare la contribuzione alla Gestione Separata INPS (L. 335/1995), la tua attività dovrà essere senza compenso. Già, infatti, non c’è alcuna norma che obbliga l’amministratore di una SRL a ricevere un compenso. Il compenso, infatti, è deliberato dall’Assemblea dei soci. Se questa non prevede la concessione di un compenso, l’amministratore opera a titolo gratuito.

Questa è la soluzione migliore per la neutralizzazione dei contributi Inps dovuti su una SRL.

La Gestione Commercianti ed Artigiani INPS prevede, infatti, che il versamento contributivo sia basato sul reddito societario spettante al socio. Il versamento contributivo su questa quota è indipendente dal fatto che il socio abbia avuto davvero a disposizione questa cifra. La società, infatti, potrebbe anche non aver erogato questa quota al socio. Socio che, comunque, si trova gravato da questo onere contributivo.

Per questo motivo, è opportuno valutare bene, al momento della costituzione della Società, la corretta struttura di corporate governance. Questo al fine di “gestirecorrettamente la contribuzione Inps.

Come Ti ho dimostrato esiste la reale possibilità di eliminare la “problematica” della contribuzione Inps o almeno ridurla.

Tuttavia, per poterlo fare è necessaria una attenta analisi della tua struttura societaria. Se hai letto questo articolo e Ti sei reso conto che hai bisogno di una analisi della Tua società per migliorare questo aspetto ed eliminare la contribuzione Inps Artigiani e commercianti contatta lo Studio Bertini & Partners, Professionisti esperti e qualificati si metteranno al Tuo servizio.

In questo articolo non ti ho parlato di una ulteriore soluzione da adottare per azzerare completamente la contribuzione INPS Artigiani e Commercianti. Si tratta di una soluzione più complicata che riguarda la costituzione di una Holding, che non è attuabile per tutte le casistiche. Tale eventualità è trattata in un articolo apposito a cui rimandiamo: "La Holding ed i suoi vantaggi fiscali".