Assegno unico familiare anche ai lavoratori autonomi
ANCHE GLI AUTONOMI POSSONO RICHIEDERE L’ASSEGNO FAMILIARE
31.10.2021 by Studio Bertini & Partners
Lo scorso 6 aprile è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge recante la delega al Governo per il riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.
Inizialmente tale assegno doveva essere operativo dal 1° luglio 2021, diversamente dalle intenzioni l’assegno non è oggi in vigore e la sua partenza a regime è stata rinviata a gennaio 2022.
Il periodo transitorio
Per ovviare a detto buco temporale (periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021), con appositi decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 giugno 2021, sono state introdotte delle misure temporanee che copriranno detto periodo transitorio.
Queste misure prevedono:
· la dazione di un assegno temporaneo, così detto assegno ponte alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare; e
· la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare esistenti.
Nel seguito ci soffermeremo solo sulla prima delle due novità sopra elencate.
Assegno temporaneo per figli minori
La nuova disciplina prevede che - a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 - ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare spetta un assegno temporaneo, su base mensile, a condizione che sussistano determinati requisiti.
Si noti che questa agevolazione spetta solo a coloro che non percepiscono gli assegni familiari e quindi ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Requisiti
I requisiti richiesti, che debbono sussistere al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sono i seguenti.
Il richiedente deve:
· essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
· essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
· essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
· essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
· far parte di un nucleo familiare con un Isee inferiore a 50.000 euro annui.
Il beneficio stimato dovrebbe aggirarsi, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2021, a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per ciascun figlio.
Presentazione della domanda e decorrenza
Per potere godere dell’assegno temporaneo occorre inviare una domanda in modalità telematica all’Inps secondo le modalità dalla stessa indicate.
Caratteristiche dell’assegno
· non concorre alla determinazione della base imponibile Irpef;
· non è compatibile con il reddito di cittadinanza;
· non è compatibile con altre misure agevolative erogate dalle Regioni o enti locali.
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