TFM AMMINISTRATORI

TFM AMMINISTRATORI - UN EFFICACE STRUMENTO DI RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE AZIENDALE

ll TFM (Trattamento di Fine Mandato) è un utile strumento di cui le società possono disporre ai fini di un’adeguata pianificazione fiscale.


Aspetti generali

Il TFM è un compenso addizionale che può essere riconosciuto agli amministratori di una società in aggiunta al compenso annuale.

A differenza del compenso annuale, però, il TFM verrà corrisposto agli amministratori solo al termine del loro mandato. La società, quindi, accantona di anno in anno la quota di competenza e solo alla fine del mandato degli amministratori liquida quanto loro dovuto.

Da un punto di vista concettuale, è assimilabile al TFR riconosciuto ai lavoratori dipendenti; da quest’ultimo, però, si differenzia per il fatto che l’ammontare del TFM è lasciato alla libera determinazione delle parti (società e amministratori stessi) mentre quello del TFR e stabilito dalla Legge.

Malgrado non vi siano limitazioni specifiche, l’ammontare del TFM deve essere determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa, attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante delibera assembleare dei soci.

Con una recente sentenza, la Cassazione rende più agevole l’utilizzo del Tfm (trattamento di fine mandato) per la remunerazione dell’amministratore: nella sentenza n. 24848 del 6 novembre 2020 viene infatti stabilito che l’importo accantonato non deve essere necessariamente proporzionato al compenso annuo previsto per l’amministratore.

Ovviamente, come per il compenso periodico, esso deve essere determinato facendo riferimento a parametri di ragionevolezza.

La quantificazione del TFM

Il trattamento di fine mandato (o più brevemente Tfm) è una forma di remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso ordinariamente erogato agli amministratori; tale ulteriore remunerazione verrà erogata al momento in cui l’amministratore cesserà il proprio mandato.

Malgrado vi assomigli sotto il profilo logico, il Tfm differisce significativamente dal Tfr: mentre l’erogazione differita a favore dei dipendenti è puntualmente regolamentata dal codice civile nell’articolo 2120, quella a favore dell’amministratore viene regolata dalla volontà delle parti (società e amministratore stesso) senza che vi sia una norma a stabilirne l’importo.

Attraverso la sentenza n. 24848 del 6 novembre 2020, la Cassazione si è occupata della deducibilità delle quote di accantonamento al trattamento di fine mandato degli amministratori, confermando che non esiste una norma che obblighi le società a dedurre le predette quote nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti. Pare quindi accantonata la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate secondo cui sarebbe preclusa la deducibilità delle quote di accantonamento al Tfm per importi superiori al compenso annuo degli amministratori diviso per 13,5; secondo il pensiero dell’Amministrazione finanziaria, il Tfm si sarebbe potuto dedure nel limite previsto dall’articolo 2120, cod. civ. per il Tfr spettante ai lavoratori dipendenti.

Ciò posto, malgrado come detto non vi siano limitazioni specifiche, è opportuno che l’ammontare del Tfm sia determinato secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa mediante delibera assembleare dei soci.

In altre parole, se da un lato va respinta la tesi che limita l’importo del Tfm deducibile alle regole poste per la determinazione del Tfr, allo stesso tempo stabilire un Tfm non ragionevole, non tanto in rapporto al compenso pattuito per l’amministratore ma piuttosto con riferimento alle dimensioni della società, non è certo consigliabile. D’altro canto, non sono rare le contestazioni che riguardano anche l’ammontare di un compenso ordinario accordato all’amministratore, quando questo fosse esorbitante i parametri di buonsenso.

L’accantonamento della quota annuale di TFM da parte della società può essere solo contabile (senza alcun esborso finanziario) rilevando anno per anno il debito verso l’amministratore, ovvero anche finanziario, accantonando fisicamente la quota (ad es. stipulando una specifica polizza assicurativa).


Aspetti fiscali

Sotto il profilo della tassazione, il TFM per la società è un costo deducibile mentre per l’amministratore è un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Vi è, però, un diverso trattamento (sia in capo alla società che all’amministratore) a seconda che tale indennità di fine mandato risulti o meno da un atto con data certa antecedente l’inizio del rapporto (verbale assemblea o atto costitutivo). Possiamo, quindi, distinguere le due seguenti situazioni:

1) assenza di atto con data certa antecedente l’inizio del rapporto

In questo caso:

  • la società non può dedurre gli accantonamenti durante i vari esercizi ma solo nell’esercizio in cui, alla fine del mandato, erogherà il TFM all’amministratore;

  • l’amministratore inserirà l’intero TFM nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha percepito tale somma, cumulandola con altri eventuali redditi percepiti nel medesimo periodo (e quindi potenzialmente soggetta ad aliquote Irpef più elevate).

2) presenza di atto con data certa antecedente l’inizio del rapporto

In questo caso:

  • la società deduce in ciascun esercizio la quota di TFM di competenza;

  • l’amministratore inserirà l’intero TFM nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha percepito tale somma, però con la facoltà (normalmente conveniente) di sottoporla a tassazione separata, cioè non cumularla con gli altri redditi del periodo bensì tassarla in base alla sua aliquota media Irpef dei due anni precedenti.

In capo all’amministratore, l’indennità di fine mandato (come il compenso periodico) costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente con conseguente tassazione in base al criterio di cassa, e quindi solamente al momento dell'effettiva percezione; tale compenso differito può beneficiare (solitamente tale soluzione è più conveniente) della possibilità, in alternativa alla tassazione ordinaria, di applicare la tassazione sostitutiva in base all’articolo 17, comma 1, lettera c), Tuir nel momento in cui esso sia previsto da atto con data certa antecedente l’inizio del rapporto (ad esempio delibera inviata via pec).

In capo alla società, per la deducibilità ai fini Ires degli accantonamenti per la quota di Tfm di competenza di ciascun esercizio, trova applicazione l’articolo 105, comma 4, Tuir, che consente la deduzione degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), Tuir (tra le quali vi è, appunto, il Tfm).

Nella risoluzione n. 124/E/2017 l’Agenzia ribadisce una posizione già espressa nel passato (si tratta della risoluzione n. 211/E/2008), secondo cui anche per ammettere la deducibilità del componente per competenza vi è la necessità che esso risulti da un atto con data certa antecedente l’inizio del rapporto; tale posizione è stata più volte confermata anche dalla Cassazione.

In caso contrario, non sarà possibile dedurre l’accantonamento per competenza, ma la deduzione del relativo costo avverrà nell’anno di effettiva erogazione dell’indennità medesima.


Sul punto va segnalato che non è sufficiente assumere una delibera generica a cui attribuire data certa, stabilendo poi successivamente il Tfm in base alle necessità; la Cassazione, nell’ordinanza n. 26431/2018, impone che nell’atto con data certa venga determinato e quantificato il Tfm riconosciuto all’amministratore, pena l’indeducibilità dell’accantonamento

Rinuncia al TFM

Alla fine del mandato gli amministratori (specie se sono anche soci della società) possono decidere di rinunciare al TFM maturato e rilevato come debito della società nei loro confronti.

Le conseguenze fiscali di tale rinuncia sono diverse a seconda che l’amministratore sia o meno anche socio della società:

  • amministratore socio: il TFM si considera comunque percepito e quindi lo stesso è tassato in capo all’amministratore/socio; la società rileva invece una sopravvenienza attiva non soggetta a tassazione;

  • amministratore non socio: la rinuncia costituisce una sopravvenienza attiva tassabile per la società mentre non ha alcuna conseguenza fiscale per l’amministratore.

Conclusioni tassazione in capo all’amministratore e deduzione in capo alla società

CON atto con data certa antecedente l’inizio del rapporto

AMM.RE: Tassazione per cassa al momento della percezione, con applicazione della tassazione separata;

SOCIETA': Deduzione dell’accantonamento per competenza.


SENZA atto con data certa antecedente l’inizio del rapporto

AMM.RE: Tassazione per cassa al momento della percezione, con applicazione della tassazione ordinaria

SOCIETA': Deduzione per cassa al momento dell’effettiva erogazione

Il TFM rappresenta, quindi, un ottimo strumento per remunerare l’attività degli amministratori, dedurre maggiori costi in capo alla società, investire eventuali risorse finanziarie e al contempo ottenere notevoli e leciti risparmi di imposte.

È al contempo molto delicata la predisposizione e gestione di tale “strumento” al fine di massimizzare i benefici fiscali dallo stesso derivanti e, per contro, evitare spiacevoli (e costose) riprese fiscali da parte dell’Agenzia Entrate.

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