Note credito verso fallimenti

NOVITA’ EMISSIONE NOTE DI VARIAZIONE IVA VERSO PROCEDURE CONCORSUALI E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

17.01.2022 by Studio Bertini & Partners

Il tema delle note di variazione ex articolo 26 del Decreto Iva è stato affrontato di recente dall’Agenzia delle entrate con due documenti di prassi, che si accompagnano alle rilevanti novità introdotte dal Legislatore con l’articolo 18, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni-bis”), convertito sul punto senza modifiche dalla legge di conversione 106/2021.

Come già ribadito in precedente informativa a commento del Decreto Sostegni-bis infatti, anche la legge di conversione conferma, nell’ambito delle procedure concorsuali, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento emettendo la nota di credito ai fini Iva già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, senza quindi dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa. E questo a partire dalle procedure concorsuali avviate dalla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore delle modifiche in commento).

Note di variazione in presenza di clausola risolutiva espressa

Con il Principio di diritto n. 11 del 6 agosto 2021 l’Agenzia delle entrate ritorna sui propri passi in merito alla interpretazione della condizione prevista dal comma 9 dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972 che legittima l’emissione della nota di variazione in diminuzione nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento nei contratti a esecuzione continuata o periodica.

Con il precedente Principio di diritto n. 13/2019, infatti, l’Agenzia ebbe a sostenere che in presenza di contestazioni giudiziali circa la possibile sussistenza della clausola risolutiva espressa, la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione da parte del cedente fosse subordinata all’esito del giudizio di accertamento della medesima.

Al contrario, con la nuova e recente pronuncia l’Agenzia, riprendendo il principio già espresso in passato (risoluzione n. 449/2008) per cui “la risoluzione contrattuale non richiede uno specifico atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del suo verificarsi”, afferma che qualora sia stata attivata una clausola risolutiva espressa, in dipendenza della quale venga in meno in tutto o in parte un’operazione per la quale è stata emessa e registrata la fattura, si considera legittima l’emissione di una nota di variazione anche in presenza di una contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l’attivazione della predetta clausola risolutiva espressa, senza che al riguardo si renda necessario attendere un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di risoluzione.

Chiude correttamente il Principio di diritto n. 11/2021, affermando che in caso di emissione di nota di credito, qualora il giudizio penda successivamente a favore della insussistenza della causa di risoluzione, resta fermo l’obbligo da parte del cedente di emettere nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972 per riversare quanto in precedenza recuperato tramite la nota di credito.

Tempi stretti per il recupero dell’Iva con nota di variazione

Con la risposta a interpello n. 544 dell’11 agosto 2021 l’Agenzia delle entrate ribadisce il proprio pensiero in merito alla individuazione del termine ultimo (c.d. “dies a quem”) entro il quale è possibile recuperare l’Iva tremite nota di variazione in diminuzione anche alla luce delle modifiche apportate alla disciplina della detrazione di cui all’articolo 19, D.P.R. 633/1972 a opera del D.L. 50/2017.

Se il termine a partire dal quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione (c.d. “dies a quo”), secondo quanto già precisato nella circolare n. 1/E/2018, va individuato nel momento a partire dal quale si verifica la nascita del presupposto che legittima l’emissione della nota di variazione (ovvero il verificarsi di una delle causa previste dal comma 2, articolo 26 del decreto Iva), più incerta era apparsa l’individuazione del termine oltre il quale non è più possibile fare ricorso allo strumento della nota di credito per recuperare la maggior Iva assolta con l’operazione originaria.

La soluzione, condivisa anche nel recente chiarimento di prassi, va ricercata combinando quanto chiarito a proposito del “dies a quo” dalla circolare n. 1/E/2018 e nella formulazione del comma 1 dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972 che prevede la possibilità di esercitare la detrazione “al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Ipotizzando quindi l’avvio di una procedura concorsuale in data 30 dicembre 2021 (“nuovo” dies a quo alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L. Sostegni-bis convertito) l’emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del cedente sarà possibile non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2021, e cioè entro il 30 aprile 2022.

Con riferimento ai comportamenti successivi allo spirare di detto termine, l’Agenzia delle entrate ha da un lato confermato l’impossibilità di fare ricorso a dichiarazioni integrative, ammettendo tuttavia l’ipotesi del rimborso seppur in una ipotesi particolare (si veda a tal proposito la risposta a interpello n. 593/E/2020).

Come te ne sarai reso conto, la normativa tributaria è complessa e complicata, ma la possibilità di conseguire importanti risparmi fiscali sta proprio nel non lasciar niente al caso e cercare di detrarre dai ricavi quanti più costi possibili evitando di cadere in comportamenti illeciti che sarebbero pesantemente sanzionati dalle istituzioni italiane.

Per ridurre il Tuo carico fiscale lasciati seguire da consulenti esperti e preparati!

Richiedi la Tua prima consulenza gratuita allo Studio Bertini & Partners! I suoi Professionisti Ti sapranno consigliare ed istruire affinché la Tua azienda possa dedurre quanti più costi possibili nella sicurezza e tranquillità di ogni comportamento adottato.