STUDIO BERTINI & PARTNERS - RICHIEDI LA TUA PRIMA CONSULENZA GRATUITA
La richiesta a rimborso del credito annuale emergente dalla dichiarazione IVA 2026 per l’anno 2025 è disciplinata dall’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972; tale richiesta viene inoltrata all’Agenzia delle Entrate nell’ambito della stessa dichiarazione IVA, che può essere presentata a partire dal 1° febbraio 2026 e sino al prossimo 30 aprile 2026.
Va da subito evidenziato che tale richiesta, al superare di determinati importi del credito, deve essere accompagnata da una specifica garanzia bancaria o assicurativa, che talvolta può essere sostituita dal visto di conformità.
Garanzia e visto di conformità
La garanzia o il visto di conformità non sono sempre necessari, in quanto sono previste delle ipotesi di esonero.
Rimborsi di importo fino a 30.000 euro
Entro la soglia di 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, a eccezione della mera presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale IVA. L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al calcolo della soglia, ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (circolare n. 32/E/2014).
Indici sintetici di affidabilità: regime premiale
Per le richieste di rimborso del credito IVA maturato nell’anno 2025 dei contribuenti che beneficiano del regime premiale ISA, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 176203/2025 ha stabilito 2 soglie per esonero dall’obbligo del visto di conformità ovvero di prestazione della garanzia:
- punteggio affidabilità almeno pari a 9 (per il 2024) o almeno pari a 9 (media 2023 e 2024): esonero per rimborso IVA non superiore a 70.000 euro annui;
- punteggio affidabilità almeno pari a 8 (per il 2024) o almeno pari a 8,5 (media 2023 e 2024): esonero per rimborso IVA non superiore a 50.000 euro annui.
Il regime premiale inerente l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia è previsto anche per i soggetti che hanno aderito al CPB (vedasi FAQ https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-domande-frequenti-iva-2025-imprese).
Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (senza obbligo di garanzia)
Oltre la soglia di 30.000 euro è possibile ottenere i rimborsi IVA senza prestazione della garanzia a patto che:
- sulla dichiarazione sia apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo). Va tenuto presente che la soglia dei 30.000 euro per i rimborsi deve essere calcolata separatamente rispetto a quella per le compensazioni, pari a 5.000 euro;
- deve essere attestata, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA, l’esistenza di determinati requisiti di seguito riportati (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate).
Solidità patrimoniale
Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%. La consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata.
L’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.
Circolare n. 32/E/2014: il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata.
Continuità aziendale
Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.
Circolare n. 32/E/2014: ai fini del computo dell’anno precedente deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso.
Regolarità contributiva
Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Resta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di presentare facoltativamente apposita garanzia qualora non ritenga o non sia nelle condizioni di ottenere il visto di conformità e/o non soddisfi anche uno solo dei requisiti in precedenza descritti.
Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (con obbligo di garanzia)
In determinate situazioni considerate a rischio, di seguito elencate, il rimborso di crediti IVA di importo superiore a 30.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia.
a) soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di 2 anni; tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up innovative di cui all’art.25, D.L. n. 179/2012
b) soggetti passivi ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al:
- 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro;
- 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000 ma non a 1.500.000 euro;
- 1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro.
Il rimborso può comunque essere chiesto se tali avvisi sono stati impugnati ottenendo una sentenza definitiva favorevole oppure sono oggetto di annullamento in autotutela o di acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione
c) soggetti passivi che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
d) soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività
Le ipotesi che autorizzano il rimborso
Delineati gli adempimenti che occorre porre in essere ai fini dell’ottenimento del rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale, è bene ricordare che la richiesta di rimborso non è proponibile in tutti i casi ma solo al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma.
Vediamo in sintesi le principali ipotesi, contemplate dall’art. 30, D.P.R. n. 633/1972, che consentono di richiedere il rimborso Iva annuale.L’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)
È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.
Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale.
Le operazioni attive da considerare sono le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972, così come le operazioni c.d. ad “aliquota zero” emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972 (operazioni in reverse charge) e le operazioni in split payment. Non si considerano invece le cessioni di beni ammortizzabili.
Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili.
Operazioni non imponibili
Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:
- agli artt. 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), D.P.R. n. 633/1972;
- agli artt. 41 e 58, D.L. n. 331/1993;
- agli artt. 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali), D.P.R. n. 633/1972;
- all’art. 50-bis, comma 4, lett. f), D.L. n. 331/1993 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell’Unione Europea);
- agli artt. 71 (operazioni con la Repubblica di San Marino e con Città del Vaticano) e 72 (operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali), D.P.R. n. 633/1972 effettuate per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nell’anno.
Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate al di fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972 nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche
Il rimborso compete per l’acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (risoluzione n. 392/E/2007) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di leasing.
Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – Parte I, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, dell’art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972 e dell’art- 72, D.P.R. n. 633/1972, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.
Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’IVA (teorica) relativa a operazioni non imponibili effettuate nell’anno.
Prevalenza di operazioni non soggette
Spetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua prevalentemente (quindi devono superare la metà delle operazioni attive) operazioni non soggette all'imposta per effetto degli artt. da 7 a 7-septies (quindi sia cessioni di beni che prestazioni di servizi non territoriali) D.P.R. n. 633/1972.
Soggetti non residenti
Sono legittimati a chiedere il rimborso del credito IVA i soggetti non residenti:
- che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia;
- che si siano identificati direttamente.
Minor eccedenza detraibile nel triennio
Il rimborso dell’IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2023-2024-2025) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori a 2.582,28 euro. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).
Cessazione dell’attività
In ogni caso il rimborso dell’IVA spetta quando vi è cessazione dell’attività. All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.
Contribuenti forfettari
Coloro che nel 2026 passano dal regime forfettario al regime ordinario possono chiedere il rimborso del credito IVA, così come risultante dalla dichiarazione IVA, senza dovere sottostare ad alcun requisito.
Società di comodo
Per le società di comodo è prevista la preclusione al rimborso del credito IVA, con riferimento al periodo d’imposta nel quale il credito viene esposto in dichiarazione. Si noti che tale preclusione opera anche nel caso in cui la società di comodo adegui in dichiarazione il proprio reddito al minimo previsto dall’art.30, Legge n. 724/1994.
I Professionisti esperti dello Studio Bertini & Partners Ti possono offrire consulenza ed assistenza in questo specifico e fondamentale settore delle "Agevolazioni" creato per aiutare, sviluppare e migliorare tutte le aziende italiane.
Per mezzo di queste opportunità offerte dallo Stato il Tuo carico fiscale può essere ridotto! Sfrutta tali possibilità!
Transizione 4.0 e 5.0: Impossibile il cumulo
Le novità dell'agevolazione "La nuova Sabatini 2022"
Credito d'imposta strutture ricettive
Recupero Iva assolta nei paesi europei
Esenzione Imu per blocco degli sfratti
Assegno unico familiare lavoratori autonomi
Detassazione canoni locazione non percepiti
credito d'imposta per i pagamenti elettronici
Rifinanziamento della nuova Sabatini
Utilizzo ritenute da parte di studi commerciali e società
Rivalutazione dei beni d'impresa
Credito d'imposta per acquisto beni strumentali
Rafforzamento del patrimonio delle imprese italiane
Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto d.p.i.
Credito d'imposta 60% sui canoni di locazione
Contributo a fondo perduto per le imprese d.l. Rilancio
Eliminazione Irap Saldo 2019 e primo acconto 2020
Credito d'imposta per chi incrementa il capitale sociale nelle società di capitale